Lavoro e ambiente

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  • Bando ISI INAIL 2015: dal 30 aprile nuove credenziali dispositive per l'accesso ai servizi online

    Dal 30 aprile 2016 le aziende che vogliono presentare domanda per il Bando ISI INAIL 2015 devono utilizzare le nuove credenziali dispositive del legale rappresentante o da persona da lui delegata introddotte da INAIL. Le vecchie credenziali costituite dal "codice ditta" e password possono essere utilizzate fino al 29 aprile.
    Le nuove credenziali possono essere richieste presso le sedi territoriali INAIL o per via telematica tramite apposita procedura disponibile sul sito dell'Istituto.

  • Lavori usuranti: prorogata al 30 aprile 2016 il termine per l'invio della comunicazione annuale

    Con nota direttoriale n. 1874 del 31 marzo 2016, il ministero del Lavoro comunica la proroga dal 31 marzo al 30 aprile 2016 del termine entro cui i datori di lavoro devono comunicare le attività di lavoro usurante svolte nel 2015.
    Le comunicazioni vanno inviate utilizzando il modello LAV_US disponibile online sul sito di Cliclavoro.

  • DURC: 15 marzo 2016, predisposto dal ministero del Lavoro nuovo modello di autocertificazione

    Con nota n. 5081 del 15 marzo 2016 Il ministero del Lavoro ha predisposto un nuovo modello di autocertificazione della non commissione di illeciti ostativi al rilascio del DURC, il documento unico di regolarità contributiva (rif.: Allegato A D.M. 24 ottobre 2007), da inviare per via telematica alla direzione territoriale del lavoro competente per territorio per poter accedere a benefici normativi e contributivi previsti dalla legge.
    Il nuovo modello è stato istituito in seguito alle modifiche apportate dal decreto del 30 gennaio in materia di DURC e dev'essere utilizzato dalle aziende che abbiano presentato la dichiarazione di non commissione di illeciti ostativi a far data dal 1° luglio 2015.

  • Garante privacy: 25 febbraio 2016, sì del Garante alla scatola nera sugli autobus con tutele

    Il Garante per la Privacy ha risposto affermativamente, ma richiedendo cautele, alla richiesta di verifica preliminare ai sensi dell'art. 17 del Codice, presentata dalla Società Trasporti Provinciale Bari S.p.A., relativamente alla possibilità di installare un sistema di rilevazione di immagini, della posizione geografica e di altre informazioni nello svolgimento di una attività di trasporto pubblico locale e al correlato trattamento dei dati personali acquisiti.
    L'installazione dei dispositivi è finalizzata alla ricostruzione cinematica dei sinistri che coinvolgono gli autobus di proprietà per verificare eventuali danni e relative responsabilità e a consentire alle forze dell'ordine di identificare eventuali aggressori o danneggiatori, per ottimizzare la sicurezza personale degli autisti e dei passeggeri e per costituire un deterrente ai frequenti atti di vandalismo. Per questo motivo e tenuto conto che la Società specifica le condizioni alle quali è subordinata l'attivazione dei sistemi, nonché in virtù della stipula di un accordo con le organizzazioni sindacali che garantisce la conformità dell'installazione alla disciplina in materia di controlli a distanza dei lavoratori, il Garante ha ritenuto lecito, pertinente e non eccedente il trattamento dei dati personali previsto dal sistema.
    Nel documento n. 78 del 25 febbraio 2016 del registro dei provvedimenti, il Garante ha quindi stabilito che il trattamento dei dati personali può essere effettuato mediante il dispositivo MDVR E-BUS TS610 del tipo "scatola nera", ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. g), del Codice, e che la Società dovrà, ai sensi dell'art. 17 del Codice, adottare le seguenti misure:
    predisporre meccanismi di cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto per la conservazione dei dati;
    predisporre misure tecniche idonee a non consentire l'identificazione dei soggetti non coinvolti negli eventi in caso di comunicazione a terzi dei dati raccolti in occasione di sinistri o di situazioni di emergenza;
    rendere anonimi e utilizzare in forma aggregata i dati relativi alla localizzazione trattati allo scopo di "razionalizzare in modo più efficiente le corse";
    predisporre un'adeguata informativa agli utenti del servizio e a chiunque possa essere interessato dai trattamenti in esame, eventualmente utilizzando il modello semplificati previsto dal Codice, integrando l'informativa semplificata nella documentazione contenente le condizioni generali di contratto e pubblicandola sul proprio sito web;
    prendere adeguate misure di sicurezza 8che vengono dettagliate), ai sensi degli artt. 31 e ss. del Codice, al fine di preservare l'integrità dei dati trattati e di prevenire l'accesso agli stessi da parte di soggetti non autorizzati relativamente alle registrazioni e ai relativi file contenenti immagini e dati personali.

  • Imprese: 22 marzo 2016, pubblicata dal MISE una guida con tutte le agevolazioni

    Il ministero dello Sviluppo economico rende disponibile una guida comprendente tutte le agevolazioni attivate di recente a favore delle imprese riguardanti: Sostegno alla competitività, Sostegno all'innovazione, Efficienza energetica, Internazionalizzazione, Startup e PMI (piccole e medie imprese) innovative.

  • Start up innovative: 8 marzo 2016, pubblicato decreto per la costituzione on line senza notaio

    È stato pubblicato in G.U. il decreto 17 febbraio 2016 del ministero dello Sviluppo economico che regola la costituzione in srl ordinaria delle start up innovative in modalità telematica, senza necessità di intervento notarile (modalità, quest'ultima, che rimane sempre eligibile).
    Atto costitutivo e statuto, ove disgiunto, possono essere redatti e sottoscritti dai soci in formato digitale, compilando online il modello standard elaborato dal Ministero. Entro 20 dall'ultima sottoscrizione, il documento deve essere trasmesso al Registro delle imprese competente, il quale effettua le verifiche sui requisiti, iscrive provvisoriamente la società nella sezione ordinaria e poi procede all'iscrizione nella sezione speciale delle start up innovative (come definite dall'art. 25 del D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012).

  • Rifiuti: 26 febbraio 2016, nuove linee guida FISE-Assoambiente sull'applicazione del D.Lgs 231/2001

    Il ministero di Giustizia ha approvato le nuove linee guida "Modelli Organizzativi e sistemi di gestione ambientale" di FISE-Assoambiente, l'Associazione imprese servizi ambientali di Confindustria, sulla corretta applicazione del D.Lgs 231/2001 nel settore della gestione rifiuti, orientando le imprese di gestione rifiuti nell'adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo.
    Il documento, redatto in collaborazione con l'organismo di certificazione Certiquality, è stato presentato il 25 febbraio 2016 a Roma presso la sede di Confindustria ed è un ottimo strumento di prevenzione e tutela contro la corruzione e i reati ambientali.
    Il suo fulcro è costituito dai MOG (modelli organizzativi), uno strumento che, tramite l'analisi dei rischi di un'azienda, individua le fattispecie di reato cui è potenzialmente soggetta, predispone dei protocolli mirati a prevenire le stesse e introduce il sistema disciplinare da applicarsi in caso di mancato rispetto delle misure indicate nel MOG.
    Parte delle indicazioni fornite dalle linee guida si basano sulla ricerca condotta dal dipartimento di Diritto dell'economia dell'Università degli Studi "Roma Tre", condotta nell'ambito dello studio internazionale "Compliance Programs for the prevention of economic crimes", coordinato dalla Waseda University di Tokyo.
    Per maggiori informazioni e per scaricare la versione digitale del documento clicca qui

  • Albo gestori ambientali: 19 marzo 2016, pubblicata delibera sulla gestione telematica delle comunicazioni relative all'iscrizione

    Con deliberazione del 10 febbraio 2016, n. 1, "Efficacia e validità dei provvedimenti dell'Albo nazionale gestori ambientali. Adeguamento delle procedure relative alla gestione telematica delle domande e delle comunicazioni relative all'iscrizione all'Albo di cui alla deliberazione n. 2 dell'11 settembre 2013", l'Albo nazionale gestori ambientali ha stabilito che l'efficacia e la validità delle iscrizioni, variazioni e rinnovi dell'iscrizione all'Albo decorrono dalla data in cui i relativi provvedimenti sono formalizzati e notificati agli interessati, anche per via telematica, ai sensi del comma 3 dell'art. 9-bis del regolamento per la gestione telematica delle domande e delle comunicazioni relative all'iscrizione all'Albo. Dalla stessa data decorre anche l'efficacia della garanzia fideiussoria, ove prevista, di cui all'art. 2 dell'all. A del D.M. 20 giugno 2011.
    Il succitato art. 9-bis del regolamento per la gestione telematica delle domande e delle comunicazioni relative all'iscrizione all'Albo è aggiunto dalla deliberazione del 10 febbraio 2016, n. 1 e regola l'emissione e il rilascio dei provvedimenti.
    La deliberazione entra in vigore il 2 aprile 2016.

  • Albo gestori ambientali: circolare del 14 marzo 2016 sulla formazione del responsabile tecnico

    Il Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali ha risposto ad alcuni quesiti in merito ai corsi di formazione per i responsabili tecnici disciplinati dalla delibera n. 3 del 16 luglio 1999, e successive modificazioni e integrazioni.
    In particolare è stato chiesto:
    se è possibile realizzare i suddetti corsi a seguito dell'entrata in vigore del nuovo regolamento dell’Albo (D.M. 120/2014);
    se l'attestato di partecipazione ai suddetti corsi di formazione sostituisce la verifica iniziale della preparazione del soggetto prevista dall'art. 13, comma 1, del D.M. 120/2014.
    Al primo quesito il Comitato ha risposto che i corsi di formazione disciplinati dalla delibera n. 3 del 16 luglio 1999 possono continuare a essere svolti fino all'emanazione delle disposizioni del Comitato nazionale previste dall'art. 13, comma 2, del D.M. 120/2014, dal momento che l'art. 26, comma 4, dello stesso D.M. prevede che, in generale, le disposizioni adottate dal Comitato alla data di entrata in vigore del D.M. medesimo restano valide fino alla emanazione delle disposizioni di competenza del Comitato nazionale. Il decreto prevede anche che la formazione del responsabile tecnico sia attestata tramite verifica iniziale della preparazione del soggetto e con successive verifiche dell'aggiornamento ogni cinque anni.
    Al secondo interrogativo ha esplicitato che il mero possesso dell'attestato di partecipazione ai corsi di formazione disciplinati dalla suddetta delibera non esonera il soggetto interessato dall'obbligo di sostenere la verifica iniziale. Il D.M. 120/2014 specifica inoltre che il soggetto che, alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, ricopre l'incarico di responsabile tecnico di impresa iscritta all'Albo è esonerato dalla verifica iniziale, ma non dall'aggiornamento quinquennale.

  • Infortuni sul lavoro: dal 22 marzo 2016 sufficiente la comunicazione telematica all'INAIL

    Dal 22 marzo 2016 in caso di infortunio sul lavoro (mortale o con prognosi superiore a trenta giorni) non occorre fare denuncia all'autorità di pubblica sicurezza, ma è sufficiente darne comunicazione telematica all'INAIL. È uno degli effetti dell'entrata in vigore dell'art. 21 del D.Lgs. del 14 settembre 2015, n. 151, che modifica il D.P.R. n. 1124/1965 (Testo Unico INAIL). Con il decreto legislativo semplificazioni, attuativo del Jobs Act, viene infatti attribuito all'INAIL l'obbligo di rendere disponibili, in cooperazione applicativa, le denunce inviate dal datore di lavoro.
    Viene inoltre posto a capo dei medici l'obbligo di inviare telematicamente le certificazioni mediche relative agli infortuni, tramite l'aggiunta al comma sette dell'art. 53 del TU del commento seguente: "Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore.
    Ogni certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione.
    La trasmissione per via telematica del certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, di cui ai commi ottavo e nono, è effettuata utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Istituto assicuratore. I dati delle certificazioni sono resi disponibili telematicamente dall’istituto assicuratore ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia in modalità telematica, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.".
    Il lavoratore deve invece comunicare al datore di lavoro i riferimenti del certificato già in possesso dell'INAIL.

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