Legislazione

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  • Nuovi reati: 2 marzo 2016, approvata la legge sull'omicidio stradale

    Il 2 marzo 2016 il senato ha dato il via libera definitivo all'attesa legge che introduce il reato di omicidio stradale, modificando il Codice penale, quello di procedura penale e quello della strada.
    La nuova legge entra in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, a sei anni dalla presentazione in Parlamento della prima proposta di legge.
    La novità maggiore è data dall'introduzione di tre reati: omicidio stradale (articolo 589-bis del Codice penale), lesioni personali stradali gravi e gravissime (articolo 590-bis) e fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali (articolo 590-ter), e aggiunta degli articoli 590-quater (conteggio delle attenuanti per i minorenni e in alcune circostanze particolati) e 590-quinquies (inclusione nel novero delle strade di città di tutte le strade che il Codice della strada classifica come urbane, anche di scorrimento, locali e itinerari ciclopedonali, ai fini di omicidio e lesioni stradali per eccesso di velocità).
    Il reato di omicidio stradale, riferito al "conducente di veicoli a motore la cui condotta imprudente costituisca causa di evento mortale", è punito con pene da due a dodici anni di reclusione, che possono diventare diciotto nei casi più gravi.
    Previsti anche l'arresto in flagranza obbligatorio e pene per chi causa incidenti ferendo delle persone.
    La nuova legge ritiene gravi, in varia misura, gli incidenti causati commettendo le seguenti infrazioni: guida in stato di ebbrezza media o grave (tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi/litro) o sotto effetto di droghe; superamento dei limiti di velocità per più di 50 km/h fuori città e del doppio rispetto al limite vigente e almeno di 70 km/h in città; passare col semaforo rosso; andare contromano; fare inversione su dossi, in curve o incroci; sorpassare con striscia continua o vicino a strisce pedonali.

  • Sostanze pericolose: vietata dall'8 marzo 2016 vendita di pitture con cadmio pari o superiore 0,01% in peso

    Entra in vigore l'8 marzo 2016 il regolamento 2016/217/UE che vieta l'immissione sul mercato di pitture contenenti cadmio in concentrazione pari o superiore allo 0,01% in peso.
    Il regolamento REACH 1907/2006/CE già vietava l'uso del cadmio e dei suoi composti nelle pitture con i codici [3208] e [3209], con una deroga per le pitture a base di zinco, ma non prevedeva alcuna restrizione relativamente all'immissione sul mercato di pitture contenenti cadmio.

  • Pile: 11 febbraio 2016, approvato il decreto su pile, accumulatori e relativi rifiuti in attuazione della direttiva 2013/56/UE

    Nuova disciplina per la gestione di pile, accumulatori e relativi rifiuti. L'11 febbraio 2016 è stato approvato, infatti, il D.Lgs. n. 17 di attuazione della la direttiva 2013/56/UE, che modifica la direttiva 2006/66/CE, risolvendo così positivamente la procedura d'infrazione n. 439 aperta contro l'Italia.
    Il nuovo provvedimento, in vigore dal 20 marzo 2016, regola l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio. Inoltre, recependo la nuova direttiva, apporta modifiche al D.Lgs. 20 novembre 2008, n. 188 e, tenendo conto delle modifiche apportate dalla normativa nazionale di attuazione della direttiva 2012/19/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), sostituisce i riferimenti al D. Lgs. n.151 del 2005 in quanto abrogato, in massima parte, dal D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49.
    Per effetto del nuovo provvedimento, è possibile immettere sul mercato pile e accumulatori portatili contenenti più dello 0,002 per cento di cadmio in peso utilizzati in utensili elettrici senza fili solo fino al 31 dicembre 2016, mentre non è più possibile immettere sul mercato pile a bottone con un tenore di mercurio non superiore al 2 per cento in peso.
    Inoltre, i produttori di apparecchi in cui sono incorporati pile o accumulatori, devono fornire le istruzioni per la rimozione di rifiuti di pile e accumulatori a partire dal 20 settembre 2016.

  • Prevenzione antincendio: 12 febbraio 2016, pubblicata nuova regola tecnica sui depositi di biogas e gas naturale

    È stato pubblicato in G.U. n. 35 del 12 febbraio 2016 il D.M. 3 febbraio 2016 del ministero dell'Interno sulla progettazione, costruzione ed esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8, il cui Allegato costituisce una nuova regola tecnica in materia.
    Le disposizioni del decreto si applicano ai depositi di nuova realizzazione e a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del decreto nel caso di interventi di ristrutturazione, anche parziale, o ampliamento successivi alla data di pubblicazione del decreto, limitatamente alle parti interessate dall'intervento.

  • Fumo: 4 febbraio 2016, nuove disposizioni e circolare attuativa per proteggere la salute dei cittadini

    Due eventi segnano la lotta al tabagismo intrapresa dal Governo al fine di tutelare la salute dei cittadini: l'emanazione del D.Lgs. n. 6 del 12 gennaio 2016, che recepisce la direttiva europea 2014/40/UE sull'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, e la circolare del ministero della Salute del 4 febbraio 2016, che fornisce ai prefetti indicazioni interpretative e attuative dei divieti contenuti nel suddetto decreto.
    Per effetto dei nuovi provvedimenti, dal 2 febbraio 2016:

    • le confezioni di sigarette, tabacco da arrotolare e tabacco per pipa devono riportare delle "avvertenze combinate" relative alla salute, composte da testo, fotografia a colori e numero verde dedicato: 800.554.088, in modo che occupino il 65% del fronte e del retro delle confezioni e dell'eventuale imballaggio esterno, e non possono contenere elementi promozionali e fuorvianti (p.es. riferimenti a benefici per la salute o per lo stile di vita), né informazioni relative al contenuto di catrame, nicotina o monossido di carbonio, che, consentendo al consumatore un  confronto quantitativo, lo induca a scegliere prodotti con minori quantità delle suddette sostanze, considerandoli meno nocivi;
    • vige il divieto di inserire nel tabacco additivi che lo rendono più "attrattivo" e "più nocivo" e "aromi caratterizzanti", di produrre e commercializzare i pacchetti da 10 sigarette e le confezioni di tabacco per le "sigarette fai da te" con meno di 30 grammi di tabacco, di vendere a distanza transfrontaliera (on line) ai consumatori di prodotti del tabacco, sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica con presenza di nicotina;
    • è vietato vendere ai minori prodotti  del tabacco di nuova generazione, fumare negli autoveicoli in presenza di minori e donne in gravidanza, nelle pertinenze esterne degli ospedali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pediatrici, nonché nelle pertinenze esterne dei singoli reparti pediatrici, ginecologici, di ostetricia e neonatologia;
    • sono inasprite le sanzioni per la vendita e somministrazione di prodotti del tabacco, sigarette elettroniche e prodotti di nuova generazione ai minori;
    • è disposta la verifica del corretto funzionamento dei sistemi automatici di rilevamento dell’età dell'acquirente inseriti nei distributori automatici.

    Relativamente alle sigarette elettroniche sono state adottate le seguenti misure:

    • divieto di vendita ai minori di 18 anni di sigarette elettroniche e di liquido di ricarica con presenza di nicotina, già precedentemente disposto da ordinanza del ministero della Salute;
    • introduzione di requisiti di sicurezza per le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica contenenti nicotina, a prova di bambino e di manomissione, corredati da specifico foglietto illustrativo.
  • Dispositivi di protezione individuale: approvato il 13 gennaio 2016 il nuovo regolamento europeo

    È stato approvato il 13 gennaio 2016 il nuovo Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio che disciplina i dispositivi di protezione individuale (DPI) e abroga la direttiva europea 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989 (che mirava all'armonizzazione dei requisiti di salute e di sicurezza dei dispositivi di protezione individuale (DPI) in tutti gli Stati membri e eliminare gli ostacoli al commercio degli stessi tra gli Stati membri).
    Il nuovo regolamento si applica, con alcune esclusioni in base all'utilizzazione, ai DPI nuovi immessi sul mercato e nuovi o usati, importati da un paese terzo e stabilisce:

    • i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei DPI da immettere sul mercato (importati da un Paese terzo) al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori;
    • le modalità per l'acquisizione della certificazione CE e la scadenza dei relativi attestati.

    Il regolamento pone in capo ai fabbricanti l'obbligo di garantire che la progettazione e fabbricazione dei DPI sia conforme ai RES eseguendo la procedura di valutazione di conformità e redigendo la documentazione tecnica prevista dall'All. III del regolamento insieme alla dichiarazione di conformità UE. Inoltre disciplina i loro obblighi in tema di etichettatura, marchi e istruzioni sui DPI.
    Il regolamento 2016/425 entra in vigore il 20 aprile 2016, ma si applica dal 21 aprile 2018 fatta eccezione per:
    gli artt. 20-36 sulle notifiche degli organismi autorizzati a svolgere la valutazione di conformità dei DPI e l'art. 44, che si applicano dal 21 ottobre 2016;
    l'art. 45, paragrafo 1 sulle sanzioni, che si applica dal 21 marzo 2018.


     

  • Corruzione: approvato il 28 gennaio da Regione Lombardia il nuovo Piano per la prevenzione

    Con delibera regionale n. 4754 del 28 gennaio 2016  Regione Lombardia ha approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, triennio 2016-2018.

  • Impianti termici: 23 dicembre 2015, approvate nuove disposizioni da Regione Lombardia

    Con decreto n. 11785 del 23 dicembre 2015 Regione Lombardia ha approvato le disposizioni operative per l'esercizio, la manutenzione, il controllo e l'ispezione degli impianti termici, in attuazione delle delibere di Giunta regionale n. X/3965 del 31-07-2015 e n. X/4427 del 30.11.2015 e in sostituzione delle disposizioni approvate con il decreto n. 5027 dell'11 giugno 2014.
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  • Contratti pubblici: 10 dicembre 2015, istituito da Regione Lombardia nuovo elenco fornitori telematico

    Regione Lombardia rende noto che ha istituito sulla piattaforma Sintel, con D.G.R. n. 4507 del 10 dicembre 2015, il nuovo Elenco fornitori telematico della Giunta regionale, dando attuazione alle misure previste dal "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali" e realizzando così una concreta riduzione degli oneri burocratici a carico degli operatori per la partecipazione alle procedure di gara.
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  • Milleproroghe: 30 dicembre 2015, prorogati alcuni termini di legge in materia di edilizia scolastica, ambiente, appalti pubblici e trasporti

    Con l'approvazione del D.L. 30 dicembre 2015, n. 210 (c.d. decreto "Milleproroghe"), sono slittati i termini di applicazione di alcune norme di legge, tra cui alcune rilevanti per i lavoratori che si occupano a vario titolo di sistemi di gestione.

    • Edilizia scolastica: slitta di sei mesi dall'adozione del D.L., e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, il termine di attuazione delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica e, sempre al 31 dicembre 2016, quello per l'utilizzo delle risorse in materia. Slitta invece al 16 aprile 2016 l'ultimo termine per la trasmissione al MIUR, da parte degli enti beneficiari, delle aggiudicazioni provvisorie delle opere, relativamente ai vecchi piani di edilizia scolastica per la messa in sicurezza degli edifici (legge 13 luglio 2015, n. 107) e al 29 febbraio 2016 il termine previsto per l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, relativamente agli interventi di edilizia scolastica di cui all'art. 10 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito dalla legge 8 novembre 2013.  
    • Ambiente: prorogato al 31 dicembre 2016 il contratto tra il ministero dell'Ambiente e la Selex Se-Ma per la gestione del SISTRI, per garantire la prosecuzione del servizio di controllo per la tracciabilità dei rifiuti e prorogato al 1° gennaio 2017 il termine per l'applicazione dei limiti di emissione per i grandi impianti di combustione, per i quali sono state regolarmente presentate istanze di deroga, per consentire l'aggiornamento dell'autorizzazione.
    • Appalti pubblici: prorogata al 31 luglio 2016 la norma contenuta nell'art. 8, comma 3-bis, del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, relativa all'anticipazione del 20% del prezzo d'appalto e prorogati alla stessa data i termini per l'applicazione delle misure di qualificazione più favorevoli per le imprese e per i progettisti. Sino a quella data permane la possibilità di attestare i requisiti tecnico economici delle imprese con riferimento all'attività svolta nei dieci anni precedenti alla sottoscrizione del contratto con la SOA e quelli dei professionisti con riferimento ai migliori 3 anni del quinquennio precedente o i migliori 5 anni del decennio precedente. Inoltre "Per le iscrizioni richieste o rinnovate fino al 31 luglio 2016, il possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica e organizzativa di cui al comma 3 può essere sostituito dal possesso di attestazioni SOA ai sensi del regolamento, per importo illimitato in non meno di tre categorie di opere generali per la Classifica I, in non meno di sei categorie, di cui almeno quattro di opere generali per la Classifica II e per la Classifica III, in nove categorie, di cui almeno cinque di opere generali".
    • Slitta infine al 1° gennaio 2017 l'entrata in vigore della norma sull'obbligo di pubblicazione esclusivamente telematica di avvisi e bandi di gara.
    • Trasporti: posticipato al 31 dicembre 2016 il termine entro cui il ministero dei Trasporti deve emanare le nuove misure "tese a impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente", previste dal D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

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