Legislazione

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  • Rifiuti: abolito l'obbligo di dichiarazione del paese estero destinatario di rifiuti

    Il D.L. n. 16 del 2 marzo 2012 è stato convertito in legge ad aprile 2012, rendendo così definitive per i trasportatori transfrontalieri di rifiuti le semplificazioni previste e abolendo l'obbligo sancito dalla Legge n. 28 del 24 marzo 2012 di allegare una dichiarazione del paese estero destinatario che la legislazione vigente in materia ambientale sia non meno rigorosa di quella europea.

  • Verifiche obbligatorie sulle attrezzature: il D.M. 11 aprile 2011 ne disciplina le modalità

    Il 23 maggio 2012 è entrato in vigore il D.M. 11 aprile 2011 che disciplina la modalità di esecuzione delle verifiche periodiche da effettuare sulle attrezzature elencate nell'All. VII, "Verifiche di attrezzature", del D.Lgs. n. 81/2008 sulla sicurezza sul lavoro.

    Le verifiche vanno richieste dal datore di lavoro agli enti competenti, Inail e Asl, al fine di valutarne l'effettivo stato di conservazione e l'efficienza in termini di sicurezza. Ciascuna tipologia di impianto richiede frequenze specifiche di verifica.

    Per la prima verifica, l'Inail è tenuta a intervenire entro 60 giorni dalla richiesta, passati i quali l'impresa si può rivolgere alla Asl competente o ai soggetti abilitati.

    Per le verifiche successive è competente l'Asl, che deve provvedere entro 30 giorni, trascorsi i quali è possibile rivolgersi ai soggetti abilitati, dei quali il Ministero del Lavoro ha appena pubblicato un primo elenco (37 soggetti).

    Tali soggetti potranno affiancare o sostituire gli Enti pubblici titolari della funzione in controllo, che pubblicheranno a loro volta elenchi "locali" specificanti l'ambito territoriale in cui i soggetti saranno titolati a operare in base ai loro requisiti professionali e strutturali. Le varie tipologie per cui tali soggetti potranno intervenire sono:

    • apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano e idroestrattori a forza centrifuga (gruppo SC);
    • sollevamento persone (gruppo SP);
    • gas, vapore, riscaldamento (gruppo GVR).
  • Rifiuti: una guida per stabilire i criteri di ecotossicità H14

    L'ambito normativo che regola l'ecotossicità dei rifiuti (classe H14) presenta alcune complessità: l'accordo ADR sul trasporto di merci pericolose su strada stabilisce le modalità con cui attribuire tale caratteristica ai rifiuti e la L. 28/2012, che fa espresso riferimento all'ADR, introduce nuove disposizioni per verificare la presenza di H14, caratteristica che comporta la classificazione dei rifiuti come pericolosi. Ma la stessa legge si pronuncia in attesa di nuove norme e la questione è ancora oggetto di dibattiti presso la Commissione europea, proprio perché gli aspetti implicati sono estremamente rilevanti per la salute dei cittadini e dell'ambiente e richiedono competenze specifiche. Per questo Confindustria ha predisposto una Guida operativa che aiuta le imprese a identificare i rifiuti da sottoporre a verifica, a rispettare le relative procedure e a gestire quelli classificati come pericolosi.

  • Impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera: Regione Lombardia stabilisce i nuovi requisiti minimi

    Sostituendo il precedente D.G.R. 1 agosto 2003 n. 13943 con il D.G.R. 30 maggio 2012 n. 3552, Regione Lombardia ha introdotto nuove specifiche tecniche per gli impianti di abbattimento a presidio delle emissioni in atmosfera generate dai diversi cicli produttivi.

    Le schede di cui si compone il provvedimento indicano per ciascuna tipologia di impianto:

    • gli inquinanti trattabili;
    • il campo di applicazione della tipologia depurativa;
    • i parametri minimi progettuali e di esercizio, le apparecchiature di controllo e le modalità di manutenzione e altre specifiche tecniche.

    In caso di impianti in serie, il provvedimento si applica all'ultimo impianto.

    Il D.G.R. è valido per gli impianti installati o autorizzati dal 6 giugno 2012, mentre quelli già esistenti possono essere utilizzati, fino alla loro sostituzione, se conformi alla precedente DGR 13943/2003 e se, in fase di rinnovo o modifica, venga garantito il rispetto dei nuovi limiti di emissione.

    Il provvedimento stabilisce anche nuovi processi di autorizzazione in via generale relativamente alle attività in deroga e si pone quale riferimento normativo per le autorizzazioni alle emissioni in via ordinaria e per le Autorizzazioni Integrate ambientali.

    Per situazioni particolari e tipologie impiantistiche innovative, occorre rivolgersi all'autorità competente.

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