Legislazione
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Sicurezza: 21 ottobre 2015, in Friuli Venezia Giulia nuove norme sulla prevenzione del rischio cadute dall'alto
Il 21 aprile 2016 entrano in vigore in Friuli Venezia Giulia le nuove norme per la sicurezza dei lavori in quota e la prevenzione del rischio cadute dall'alto. È stata pubblicata infatti sul B.U.R. n. 39 del 21 ottobre 2015 la L.R. 16 ottobre 2015, n. 24, in attuazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che definisce le misure preventive e protettive da prevedere nella progettazione e da adottare nella realizzazione degli interventi edilizi di cui all'art. 3, al fine di garantire il transito, l'accesso e l'esecuzione dei lavori sulla copertura, incluse le attività relative agli impianti, in condizioni di sicurezza.
Uno dei punti focali su cui si concentra la norma è proprio l'importanza dell'adozione di apprestamenti di sicurezza stabili per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori sulla copertura o su aree in quota a rischio caduta dall'alto (un fattore che in Regione causa il 50% delle morti sul lavoro). Per questo la norma inserisce l'obbligo di allegare alla domanda di rilascio del permesso di costruire, alla denuncia di inizio attività o alla comunicazione prevista nei casi di edilizia libera la documentazione tecnica riportante le misure adottate o, in caso di impossibilità tecnica, una relazione firmata da un tecnico abilitato che attesti le condizioni ostative ad adottare le suddette misure successivamente indicate. Analogamente, a conclusione dei lavori il committente "dovrà consegnare all'Ente concedente la documentazione attestante la corretta adozione ed esecuzione delle misure di sicurezza, preventive e protettive, previste dalla presente legge regionale". -
Trasporti: 30 ottobre 2015, Regione Lombardia approva requisiti per il servizio di transfer aeroportuale
Con il regolamento regionale n. 8 del 27 ottobre 2015, pubblicato in BURL il 30, Regione Lombardia disciplina l'attività di collegamento mediante autobus con gli aeroporti aperti al traffico civile in ambito regionale, ivi compresa la modalità di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). L'esame delle istanze spetta infatti alla Regione in virtù della L.R. 6/2012.
In particolare, all'art. 3 il regolamento detta i "Requisiti per l'esercizio dei servizi di collegamento aeroportuale"; all'art. 4 illustra la procedura (modulistica e documentazione) per l'inizio dell'attività e vengono indicati gli elementi che la SCIA deve contenere; all'art. 5 definisce gli obblighi a carico dei soggetti che svolgono i servizi di collegamento aeroportuale e all'art. 6 le attività di monitoraggio e controllo poste in capo ai suddetti soggetti.
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Impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili: 28 ottobre 2015, Regione Lombardia approva i percorsi abilitanti per installatori
Con decreto n. 8711 del 21 ottobre 2015 (pubblicato in BURL il 28), Regione Lombardia ha approvato la Regolamentazione dei percorsi di formazione abilitanti e di aggiornamento per gli installatori e manutentori straordinari di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER), in accordo con la direzione generale Ambiente Energia e Sviluppo e le associazioni di categoria più rappresentative.
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Mobilità: scatta il 15 novembre 2015 l'obbligo delle catene a bordo o degli pneumatici da neve sugli autoveicoli
Dal 15 novembre 2015 fino al 15 aprile 2016, in linea di massima, vige sul territorio nazionale l'obbligo di avere montati sul proprio automezzo gli pneumatici da neve oppure di avere a bordo sistemi antisdrucciolevoli adatti alle ruote del veicolo quali catene, ''ragni'' o altri dispositivi conformi alla norma UNI 11313, alle norme ON V5117, ON V5119 o ON V5121, a seconda del dispositivo, oppure altri dispositivi legalmente fabbricati e/o commercializzati in Unione europea, Turchia e nello spazio EFTA (Associazione europea di libero scambio) purché equivalenti UNI 11313 e ON V5117 in termini di affidabilità e sicurezza.
L'obbligo è segnalato tramite apposita segnaletica stradale verticale e vige anche al di fuori del periodo indicato in presenza di formazione di ghiaccio o precipitazioni di carattere nevoso.
Si ricorda che i pneumatici invernali (o "gomme termiche" o "pneumatici da neve") possono sostituire le catene da neve omologate montate, laddove prescritto da ordinanze specifiche, purché siano pneumatici M+S (o chiodati), come stabilito dall'art. 122 del regolamento del Codice della Strada.
Le gomme invernali vanno montate su tutte e quattro le ruote, le catene solo sulle ruote motrici. Per il Codice della strada anche i veicoli a trazione integrale (4 ruote motrici) devono essere equipaggiati con gomme invernali o catene, ove vige l'obbligo.
Dal 16 maggio al 14 ottobre non è invece consentita la circolazione con pneumatici M+S con codici di velocità del pneumatico inferiori a quelli riportati nella carta di circolazione del veicolo, come indicato nella circolare n. 1049 del 17 gennaio 2014 del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Il mancato rispetto delle ordinanze comporta sanzioni pecuniarie che vanno da un minimo di 80 euro fino a un massimo di 318.
Il periodo di validità dell'obbligo, le strade su cui vige e le modalità di applicazione sono regolamentati da apposite ordinanze degli Enti proprietari delle strade, per le strade e le autostrade statali, delle giunte regionali, per le strade regionali, delle giunte provinciali, per le strade provinciali, e dei sindaci, per le strade comunali e vicinali. Si invita dunque a consultare il sito istituzionale delle regioni di interesse per individuare le ordinanze che riportano in dettaglio le disposizioni vigenti. -
Ambiente: 12 ottobre 2015, Governo approva decreti su qualità delle acque e pile e accumulatori
Nella riunione di lunedì 12 ottobre 2015 il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame definitivo, il D.Lgs. in materia di qualità delle acque e, in esame preliminare, il D.Lgs. su pile e accumulatori, rispettivamente in attuazione della direttiva 2013/39/UE (che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE) sugli standard di qualità ambientale nella politica delle acque e della direttiva 2013/56/UE (che modifica la direttiva 2006/66/CE) sulle pile, gli accumulatori e i relativi rifiuti.
Il primo decreto risponde all'obiettivo posto dalla citata direttiva UE di combattere l'inquinamento idrico tramite un più intenso monitoraggio dello stato delle acque superficiali, di quelle sotterranee e delle aree protette. Tra le modifiche introdotte per l'adeguamento alla normativa europea:- l'aggiornamento degli elenchi delle sostanze chimiche ritenute maggiormente pericolose, che annovera ora dodici nuove sostanze tra cui componenti contenuti in prodotti fitosanitari, sostanze chimiche industriali e sottoprodotti della combustione;
- la revisione dei livelli di concentrazione di sette sostanze già incluse nell'elenco;
- la definizione dei termini e delle modalità certe con cui eseguire il monitoraggio sulle acque e la contestuale introduzione dell'obbligo di un continuo controllo delle sostanze inserite nell'elenco UE.
Il secondo decreto ha l'obiettivo di ridurre l'immissione di cadmio nell'ambiente, adeguando le deroghe italiane a quelle europee rispetto ai divieti di immissione sul mercato di batterie portatili e accumulatori che lo contengono destinati a utensili elettrici senza fili e pile a bottone con basso tenore di mercurio. Nel decreto viene definito un regime transitorio per lo smaltimento delle scorte esistenti e per consentire ai produttori, industria del riciclo e consumatori di adeguarsi alle tecnologie sostitutive e ai nuovi parametri.
Con il decreto, inoltre, l'Italia risolve positivamente la procedura d'infrazione n. 439, dovuta al mancato recepimento della direttiva europea 56 del 2013.
Sempre nell'ottica di un maggior monitoraggio sull'applicazione della normativa, il decreto riassegna a un apposito capitolo dello stato di previsione del ministero dell'Ambiente i proventi delle tariffe per il funzionamento del Registro nazionale pile e accumulatori, del Comitato di vigilanza e controllo per la gestione dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) e dei rifiuti di pile e accumulatori, incluse le attività di ispezione nei confronti dei produttori. -
Rifiuti: 30 settembre 2015, l'Emilia-Romagna approva legge sui rifiuti in linea con la UE
La Regione Emilia-Romagna ha approvato una nuova legge sui rifiuti urbani in linea con gli obiettivi comunitari di riduzione della produzione di rifiuti e di aumento della percentuale di riciclaggio delle materie prime.
La nuova legge si basa su un modello di "economia circolare", in cui, appunto, non ci sono prodotti di scarto e si riutilizzano le materie prime, e sul principio "chi inquina paga", anch'esso comunitario. Obiettivi: raccolta differenziata al 73%, riduzione del 25% della produzione pro-capite di rifiuti urbani, riciclaggio delle materie prime al 70%, contenimento delle discariche e autosufficienza regionale entro 5 anni.
Le misure introdotte allo scopo sono sostanzialmente tre: tariffazione puntuale (si paga in base a quanto si conferisce); incentivi rivolti ai Comuni più virtuosi; premi alle imprese che smaltiscono meglio.
Per quanto riguarda l'applicazione della tariffazione puntuale nel territorio regionale, è prevista la pubblicazione di apposite linee guida e la loro adozione da parte dell'Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (Atersir), con priorità per le utenze non domestiche.
Per quanto attiene le discariche, è prevista la costituzione presso l'Atersir di un fondo a sostegno dei Comuni che attuino una gestione virtuosa, misurata sulla quantità di rifiuti prodotti pro capite dai cittadini e sull'attuazione di modelli di raccolta innovativi, che puntino all'aumento dei rifiuti riciclabili e all'incremento dei centri comunali per il riuso. Viene inoltre aumentata l'ecotassa sullo smaltimento in discarica e l'incenerimento senza recupero di energia.
Con il prossimo Piano regionale la Regione intende poi recepire e tradurre in pratica gli obiettivi della nuova legge. -
Mobilità: Lombardia, in vigore dal 15 ottobre 2015 il fermo della circolazione dei veicoli inquinanti
Si ricorda che, stando alla normativa regionale vigente, la circolazione di alcune tipologie di veicoli sul territorio della Lombardia nei mesi invernali è soggetta a limitazioni, al fine di ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera e mantenere un buon livello di qualità dell'aria. Per la stessa finalità, vengono prese misure incentivanti all'acquisto di mezzi poco inquinanti (esenzione della tassa automobilistica) e all'acquisto e installazione di dispositivi antiparticolato, oltre ad altre disposizioni in ambito civile, agricolo e forestale.
Vediamole in breve:
Limitazione della circolazione
Sono in vigore nei territori dei 570 comuni rientranti nelle fasce 1 e 2 indicate dalla D.G.R. n. 2578, dal 15 ottobre 2015 al 15 aprile 2016, dal lunedì al venerdì e dalle 7.30 alle 19.30 e si applicano agli autoveicoli a benzina Euro 0 e agli autoveicoli diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2 su tutta la rete stradale ricadente nel territorio dei comuni interessati eccetto le autostrade, le strade di interesse regionale R1, come individuate dalla D.G.R. n.19709/2004, i tratti di collegamento tra strade cui ai precedenti punti e gli svincoli autostradali e i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici.
La maggior parte dei veicoli adibiti a funzioni di interesse pubblico, i veicoli elettrici, quelli classificati come macchine agricole, determinati veicoli dotati di dispositivi anti-inquinamento nonché di interesse storico o collezionistico e altre categorie di veicoli sono esclusi dal fermo, mentre i motoveicoli e i ciclomotori a due tempi di classe Euro 0 sono soggetti a fermo permanente della circolazione.
Le sanzioni per il mancato rispetto dei limiti alla circolazione vanno da 75 a 450 euro, ai sensi dell'art. 27 della Legge regionale n. 24/06.
Sempre dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno vige inoltre su tutto il territorio regionale l'obbligo di spegnere i motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea e dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico.
Esenzione della tassa automobilistica
Con la legge di stabilità regionale 2015 n. 36/2014 è stata prorogata per il 2015 l' esenzione della tassa automobilistica per il triennio 2015-17 per i veicoli nuovi acquistati nel 2015 con contestuale rottamazione di un veicolo inquinante.
Contributi per acquisto-installazione di dispositivi antiparticolato
Sono stati stanziati 10 mln di euro, derivanti dall'Accordo di programma con il ministero dell'Ambiente per il miglioramento della qualità dell'aria, da destinare alle imprese per l'acquisto e relativa installazione sui propri veicoli di dispositivi antiparticolato in grado di portare il veicolo nella classe emissiva Euro 5. Sono ammessle le installazioni su autoveicoli diesel di categoria N1, N2 e N3, M2 e M3, non adibiti al Trasporto pubblico locale, di classi emissive Euro2 ed Euro3 diesel.
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Sanità: 3 settembre 2015, firmato il regolamento del fascicolo sanitario elettronico
Il 3 settembre 2015 il ministro della Salute ha firmato il D.P.M.C. contenente il regolamento relativo al fascicolo sanitario elettronico (FSE), un archivio digitale di tutte le informazioni inerenti la situazione sanitaria di ciascun cittadino, dalle prescrizioni ai referti degli esami svolti, previsto dal comma 7 dell'art. 12 del D.L. 179/2012.
Il termine per l'adozione del FSE da parte delle regioni è stato prorogato rispetto alla precedente scadenza del 30 giugno 2015.
Il 31 dicembre 2015 rimane invece il termine per l'entrata a regime dell'interoperabilità tra le regioni, per la quale l'Agenzia per l'Italia digitale ha già emanato le linee guida. -
Efficienza energetica: in vigore dal 1° ottobre il nuovo Ape Unico 2015
Il 1° ottobre 2015 entra in vigore il nuovo APE (attestato di prestazione energetica) Unico 2015, un'evoluzione rispetto all'APE introdotto dal D.Lgs. 192/2005.
Il nuovo attestato contiene infatti la cosiddetta "targa energetica", il documento che raccoglie tutte le caratteristiche energetiche di un immobile. Inoltre prevede:- 10 classi energetiche al posto delle precedenti 7, contrassegnate da lettere da A a G, con i primi livelli contraddistinti tutti da A, da A4, l'efficienza più elevata, ad A1;
- nuovi indicatori oltre alla classe energetica basata sull'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile, ossia la prestazione energetica invernale ed estiva dell'involucro al netto del rendimento degli impianti presenti. Sono previsti indici di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile dell'immobile;
- l'istituzione della banca dati nazionale degli attestati (SIAPE) entro 90 giorni dall'entrata in vigore del nuovo APE;
- nuovi controlli e sanzioni.
Il novo APE Unico 2015 va richiesto:
- dal costruttore, in caso di nuova costruzione o risanamento;
- dal proprietario, nel caso di compravendita o locazione dell'immobile. In alternativa, può essere fatto redigere anche dal condominio, con una spesa minore.
Possono rilasciare l'APE Unico 2015, che ha validità di 10 anni, solo soggetti qualificati:
- tecnici qualificati, singoli od associati;
- Esco (Energy Service Company);
- enti e organismi in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. 75/2015 accreditati a livello nazionale.
Nel caso in cui l'immobile sia stato sottoposto a ristrutturazione o riqualificazione che ne abbia modificato le prestazioni energetiche, il certificato è da rifare.
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Sicurezza: 22 settembre 2015, pubblicato nuovo elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro
Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha emanato il decreto 22 settembre 2015 contenente l'elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro (rif.: punto 3.7 dell'all. III del Decreto 11 aprile 2011 e art. 71, comma 11, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni), che sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al decreto 20 gennaio 2015.