Legislazione

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  • Impianti termici: 31 luglio 2015, aggiornata la disciplina di regionale della Lombardia

    La D.G.R. n. 3965 del 31 luglio 2015 aggiorna la disciplina regionale della Lombardia sugli impianti termici provvedendo a:

    • attuare l'art. 15 della L.R. 20/2015, sostituendo quanto disposto dalla precedente delibera n.1118/2013;
    • raccordare le disposizioni sugli impianti termici a quelle per l'efficienza energetica degli edifici approvate con D.G.R. 3869/2015;
    • correggere alcuni refusi o imprecisioni contenute nelle disposizioni precedenti.
    • In seguito a tali modifiche:
    • viene recepito il differimento al 31 dicembre 2016 della scadenza per l'installazione dei sistemi di termoregolazione degli ambienti e la contabilizzazione autonoma del calore per gli impianti di riscaldamento al servizio di più unità immobiliari, anche se già esistenti;
    • vengono indicati i criteri per valutare la convenienza dell'installazione rispetto al risparmio energetico potenziale, come previsto dalla norma tecnica UNI 15459;
    • viene richiamata la modalità di ripartizione dei costi prevista dalla norma UNI 10200, come da D.Lgs. 102/2014;
    • viene riconosciuta la possibilità, per i dottori agronomi e forestali, di rivestire la qualifica di tecnico abilitato e di poter svolgere le attività di ispezione sugli impianti termici;
    • vengono precisati i requisiti per l'abilitazione all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.
  • Ambiente: 9 luglio 2014, approvata la Legge di delegazione europea 2014

    Il 2 luglio 2014 la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva la Legge di delegazione europea 2014, Legge 9 luglio 2014, n. 114, che reca delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea ed entra in vigore il 15 agosto 2015.
    In materia ambientale, gli articoli 14-15 riportano i principi e criteri direttivi per il recepimento delle seguenti direttive 2014/52/UE e 2013/51/Euratom.

    • Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Per questa direttiva si raccomandano: la semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale anche in relazione al coordinamento e all'integrazione con altre procedure volte al rilascio di pareri e autorizzazioni a carattere ambientale; il rafforzamento della qualità della procedura di valutazione di impatto ambientale e l'allineamento di tale procedura ai principi della regolamentazione intelligente (smart regulation) e della coerenza e delle sinergie con altre normative e politiche europee e nazionali; la revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio da adottare, per prevenire con più efficacia le violazioni; la destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni al potenziamento delle attività di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale, alla verifica del rispetto delle condizioni previste nel procedimento di valutazione ambientale, nonché alla protezione sanitaria della popolazione in caso di incidenti o calamità naturali.
    • 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce i requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano. I principi cardine per il recepimento di questa direttiva sono: l'introduzione di misure di protezione della popolazione più rigide rispetto alle norme minime previste dalla direttiva medesima, fatto salvo il rispetto della libera circolazione delle merci; nel caso di esenzione dai controlli di alcune tipologie di acque ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2013/51/Euratom, la previsione dell'obbligo di informare la popolazione del suo diritto a ottenere dalle autorità competenti lo svolgimento di verifiche atte a escludere rischi per la salute connessi alla possibile presenza di sostanze radioattive, oltre all'obbligo di informarla della presenza di acque esentate da controlli.

    Nell'Allegato B della Legge di delegazione sono indicate altre direttive in materia ambientale, da attuarsi tramite specifici decreti legislativi, che sono, in estrema sintesi: direttiva 2013/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013 sulle pile e accumulatori e relativi rifiuti; direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele; direttiva 2014/87/Euratom del Consiglio, dell'8 luglio 2014, sulla sicurezza nucleare degli impianti nucleari; direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi.

  • Ambiente: 20 luglio 2015, definito il tariffario regionale unico della Lombardia per l'autorizzazione unica ambientale (AUA)

    Con delibera di Giunta regionale n. 3827 del 14 luglio 2015, Regione Lombardia ha definito un tariffario regionale unico che definisce le modalità di determinazione e versamento degli oneri istruttori per tutti i titoli ricadenti in AUA (autorizzazione unica ambientale), in sostituzione dei tariffari settoriali, ove esistenti, come previsto dalla L.R. n.19/2014 art. 22 - Comma 1.
    I diritti istruttori che i gestori devono versare sono invece previsti dal D.P.R. 59/2013.

  • Sostanze pericolose: in vigore dal 29 luglio 2015 il decreto attuativo della direttiva 2012/18/UE

    Entra in vigore il 29 luglio 2015 il D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105 recante "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose", che si applica agli stabilimenti (da intendersi come tutta l'area sottoposta al controllo di un gestore, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse) in cui sono presenti sostanze pericolose. Sono esclusi dal campo di applicazione, tra gli altri, i pericoli connessi alle radiazioni ionizzanti derivanti dalle sostanze e le discariche di rifiuti, compresi i siti di stoccaggio sotterraneo.
    Nel delineare le competenze tra i soggetti interessati, il decreto stabilisce che il gestore dello stabilimento debba adottare tutte le misure atte a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente, e a darne dimostrazione alle autorità competenti per il controllo. Deve inoltre notificare agli enti designati dallo stesso decreto l'avvio della costruzione di nuovi stabilimenti, o le modifiche apportate a quelli esistenti che comportino modifiche all'inventario delle sostanze pericolose, e redigere un documento che definisca la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e il programma adottato per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza. Tale documento deve costituire parte anche del rapporto di sicurezza obbligatorio per gli impianti di soglia superiore, per i quali il gestore deve predisporre anche il piano d'emergenza interna, in accordo con il personale interno e quello delle eventuali imprese subappaltatrici a lungo termine. Il piano di emergenza esterna è invece adottato dal Prefetto, d'intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, sentito il Comitato tecnico regionale (CTR) e previa consultazione della popolazione.
    Il decreto detta anche le responsabilità del gestore in caso di incidente, secondo quanto stabilito dai piani di emergenza vigenti.

  • Prevenzione antincendi: 17 luglio 2015, in arrivo la nuova regola tecnica per gli alberghi tra i 25 e i 50 posti letto

    Si attende per fine luglio la pubblicazione della nuova regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, realizzazione ed esercizio delle strutture turistico-alberghiere con numero di posti letto compreso tra 25 e 50, esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 9 aprile 1994. La nuova regola si applica anche nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento, limitatamente alle parti interessate dall'intervento e comportanti l'eventuale rifacimento dei solai in misura non superiore al 50%.
    La nuova regola si prefigge di: minimizzare le cause di incendio; assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali indenni; garantire la stabilità delle strutture portanti per assicurare il soccorso agli occupanti e, in generale, migliorare le possibilità di accesso e l'operatività delle squadre di soccorso in modo da garantire la sicurezza degli operatori e degli assistiti; limitare la possibilità di produzione e propagazione di incendi nell'edificio e nelle aree limitrofe della struttura ricettiva.

  • Salute sul lavoro: dal 1° gennaio 2016 formaldeide tra le sostanze cancerogene

    Dal 1° gennaio 2016 la formaldeide (CH2O) viene classificata come sostanza cancerogena di categoria 1B ai sensi della normativa per la classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze pericolose (CLP).
    Il precedente termine del 1° aprile 2015 è stato rinviato dal regolamento (UE) 2015/491 del 23 marzo 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 605/2014. Lo slittamento si è reso necessario a causa di alcuni ritardi nell'adozione del regolamento n. 605, che comportavano un accorciamento del periodo transitorio dall'entrata in vigore sino all'applicazione del regolamento stesso, fino a rendere tale periodo significativamente più breve rispetto a quelli applicati per i precedenti adattamenti al progresso tecnico e scientifico.
    Fino alla nuova data la formaldeide resta classificata resta classificata come Carc. 2 - H351 o come Carc. Cat.3.
    La nuova classificazione impatta senz'altro sulla gestione del rischio negli ambienti di lavoro in quanto è una sostanza diffusa in molti settori e tipi di lavorazioni, tra cui: settore chimico in genere; lavorazione del legno, produzione e utilizzo di vernici, colle, resine ecc.; impregnatura dei prodotti tessili; ambito sanitario.
    Le aziende devono quindi verificare la presenza di formaldeide nei prodotti e nelle materie prime acquistate presso i fornitori. In caso di lavoratori esposti, devono effettuare la valutazione dei rischi con il servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, considerando la volatilità della sostanza, adottare le misure necessarie di prevenzione e aggiornare la valutazione dei rischi con l'applicazione di quanto previsto dal titolo IX - Capo II del D.Lgs. 81/08.

  • Tasse automobilistiche: 8 luglio 2015, regolarizzazione agevolata in Lombardia

    Con la L.R. 8 luglio 2015, n. 20, Regione Lombardia ha avviato la campagna di regolarizzazione agevolata delle posizioni relative alla tassa automobilistica che vanno dal 1999 al 2014, senza applicazione di sanzioni, interessi o spese.
    Il beneficio viene concesso tramite il semplice pagamento delle tasse dovute presso uno dei punti di riscossione autorizzati da Regione Lombardia entro il termine ultimo del 31 marzo 2016.
    Per maggiori informazioni, clicca qui

  • Bonifiche: approvate modalità di presentazione domande per il credito d'imposta, c'è tempo fino al 31 dicembre 2016

    Con il decreto direttoriale 18 maggio 2015 sono stati approvati modalità e termini di presentazione delle domande per l'ottenimento del credito d'imposta da parte delle imprese che hanno firmato gli accordi di programma per la bonifica dei 38 siti di interesse nazionale (SIN) ai sensi dell'art. 256-bis del D.Lgs. 152/2006.
    Le disposizioni del nuovo decreto integrano quanto già disposto dal D.M. 7 agosto 2014.
    Le domande vanno presentate via posta certificata dal 2 gennaio al 31 dicembre 2016, relativamente agli investimenti effettuati nel 2015 per l'acquisto di beni strumentali nuovi (fabbricati, macchinari e veicoli industriali, software e brevetti).

  • Efficienza energetica: 26 giugno 2015, 3 nuovi decreti del MISE sull'edilizia

    Stanno per essere pubblicati in G.U. i tre nuovi decreti del ministero dello Sviluppo economico che completano la normativa nazionale in tema di efficienza energetica negli edifici, recependo in via definitiva e completa la direttiva 2010/31/UE, ed entrano in vigore dal 1° ottobre 2015. Vediamoli in sintesi:
    il decreto interministeriale 26 giugno 2015 "Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici", emanato di concerto con i ministeri dell'Ambiente, delle Infrastrutture e dei Trasporti e per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione" contiene le nuove linee guida per la compilazione dell'attestazione della prestazione energetica degli edifici (APE 2015). Il nuovo modello riporta maggiori informazioni sull'efficienza dell'edificio e degli impianti, in modo da agevolare il confronto tra la qualità energetica dei diversi edifici e orientare il mercato verso quelli con maggior efficienza; deve indicare i possibili miglioramenti apportabili, distinguendo le ristrutturazioni importanti dagli interventi di riqualificazione energetica, e deve riportare le informazioni sugli incentivi finanziari esistenti in merito. Le classi energetiche passano da 7 a 10 (A4 la migliore, G la peggiore) e il certificatore incaricato deve effettuare almeno un sopralluogo. Infine, il decreto definisce uno schema di annuncio di vendita e locazione che rende uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici e istituisce un database nazionale dei certificati energetici (SIAPE);
    il decreto interministeriale 26 giugno 2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici" definisce le nuove modalità di calcolo della prestazione energetica e i nuovi requisiti minimi di efficienza per i nuovi edifici e per quelli sottoposti a ristrutturazione, ottimizzando il rapporto costi/benefici degli interventi per avvicinarsi all'obiettivo di edifici a energia "QuasiZero" previsti dalla direttiva 2010/31/UE per il 1° gennaio 2019. Tende inoltre a uniformare la normativa regionale vigente e introduce l'obbligo del confronto degli edifici da valutare con edifici di riferimento;
    il decreto interministeriale 26 giugno 2015 "Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici" predispone gli schemi di riferimento per la compilazione della relazione tecnica in funzione delle diverse tipologie di opere: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, riqualificazioni energetiche.

  • Ambiente: in vigore dal 4 luglio 2015 il nuovo decreto su rifiuti, AIA e stabilimenti industriali

    È in vigore dal 4 luglio 2015 il D.L. 4 luglio 2015, n. 92 "Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale", che apporta diverse modifiche in materia ambientale.
    Tra le principali:
    modificate le definizioni di "produttore di rifiuti", "raccolta" e "deposito temporaneo" di rifiuti di cui all'art. 183, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006;
    modificato l'art. 29, comma 3, del D.Lgs. n. 46/2014, relativo alle installazioni soggette ad AIA che abbiano presentato istanza per il primo rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) o istanza di adeguamento (v. comma 2 del citato art. 29). Rimane valido il termine del 7 luglio 2015 entro il quale l'autorità competente deve concludere i procedimenti ex comma 2, ma, nelle more della conclusione di detti procedimenti, le installazioni possono continuare l'esercizio in base alle autorizzazioni previgenti, se del  caso opportunamente aggiornate a cura delle autorità che le hanno rilasciate, a condizione di dare piena attuazione agli adeguamenti proposti nelle predette istanze. Prima era possibile comunque senza condizioni, sempre non oltre il 7 luglio 2015;
    Il decreto introduce inoltre misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario, finalizzate a bilanciare le esigenze di continuità dell’attività produttiva con quelle di salvaguardia dell'occupazione, della sicurezza e salute sul luogo di lavoro, dell’ambiente e della giustizia, fermo restando che l'attività d’impresa non può protrarsi per più di 12 mesi dall'adozione del provvedimento di sequestro.

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