Legislazione

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  • Ispezioni sul lavoro: 24 settembre 2015, pubblicato il decreto sulla semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale

    È stato pubblicato in G.U. il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 149 recante "Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183".
    Principale novità è l'Istituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro, un organo sottoposto alla vigilanza del ministero del Lavoro, dotato di autonomia organizzativa e contabile e con sede a Roma, che va a integrare le funzioni dei servizi ispettivi del ministero del Lavoro, INPS e INAIL. Compito principale assegnato all'Ispettorato è il coordinamento in materia di politiche sociali, vigilanza in tema di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, in base a direttive emanate dal ministero del Lavoro, ivi compresa l'elaborazione di linee di condotta per il personale ispettivo, l'emanazione di circolari interpretative, l'individuazione di obiettivi e il relativo monitoraggio sulla realizzazione, il coordinamento dei contenziosi.
    Importanti anche le attività di promozione e prevenzione del lavoro sommerso poste in capo al nuovo organo.
    Il decreto entra in vigore il 24 settembre 2015, mettendo contemporaneamente fine all'operatività delle Direzioni interregionali e territoriali del lavoro. I ricorsi amministrativi e giudiziari riguardanti gli atti degli organi ispettivi precedentemente gestiti dagli organi ora soppressi vengono indirizzati al Direttore della sede territoriale dell'Ispettorato e al Comitato per i rapporti di lavoro.
    È prevista l'emanazione di un successivo decreto che disciplini le modalità di svolgimento delle visite ispettive.

  • Scuola e lavoro: 23 settembre 2015, in Regione Lombardia parte il sistema duale

    È stata approvata il 23 settembre 2015 in Regione Lombardia la legge 241 "Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi d'istruzione, formazione e lavoro in Lombardia", che accelera il processo già avviato in Lombardia di attivazione di un sistema duale d'istruzione e formazione professionale.
    Obiettivi della legge: prevenire la dispersione scolastica, diminuire il gap tra competenze richieste dalle imprese e disponibilità di queste fra gli studenti, diminuire di conseguenza la disoccupazione giovanile.
    Gli strumenti: il coinvolgimento del tessuto produttivo ed economico regionale nel sistema d'istruzione e formazione anche attraverso il ricorso alle ricerche e osservatori delle associazioni dei datori di lavoro; l'introduzione di costi standard differenziati in base alla qualifica e al diploma conseguito nell'istruzione e formazione professionale e nella formazione tecnica post diploma; la previsione di una quota di almeno il 5 per cento di studenti che raggiungono tramite l'apprendistato; l'alternanza scuola/lavoro nei percorsi professionalizzanti; l'istituzione di reti territoriali per l'apprendimento permanente; il coordinamento dei fondi interprofessionali; l'istituzione di un comitato interistituzionale regionale sull'orientamento permanente; l'introduzione di sistemi di valutazione dell'operato dei centri per l'impiego pubblici basati sui risultati raggiunti in termini occupazionali analoghi a quelli utilizzati per gli operatori privati accreditati; l'accrescimento del ruolo della rete territoriale e di partenariato tra soggetti accreditati al lavoro e soggetti istituzionali del territorio; l'attivazione di un piano di interventi di mobilità transnazionale.

  • Autorizzazione unica ambientale: in vigore dal 1° ottobre 2015 il modello unico regionale di Regione Piemonte

    Dal 1° ottobre 2015 entra in vigore in Regione Piemonte il modello unico regionale per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA), adottato con D.P.G.R. del 6 luglio 2015, n. 5/R, pubblicato il successivo 9 luglio. Le domande per il rilascio dell'AUA devono pertanto essere presentate esclusivamente in via telematica e in conformità a esso.
    Il modello adegua i contenuti obbligatori del modello nazionale alle specificità regionali in un'ottica di semplificazione e in attuazione dell'azione 5.7 dell'Agenda per la Semplificazione 2015-2017 e del decreto ministeriale 8 maggio 2015 "Adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale - AUA", pubblicato in G.U. il 30 giugno 2015.
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  • Rifiuti: 11 settembre 2015, cambia la disciplina dei criteri di ammissibilità in discarica

    L'11 settembre 2015 è stato pubblicato in G.U. il decreto del ministero dell'Ambiente 24 giugno 2015 che modifica la definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica contenuta nel decreto 27 settembre 2010.
    Le principali modifiche riguardano la verifica di conformità, gli impianti di discarica per rifiuti inerti, quelli per rifiuti non pericolosi e quelli per rifiuti pericolosi, le sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi e il campionamento e analisi dei rifiuti.
    Uno dei cambiamenti che spicca riguarda gli scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione sottoposti a trattamento termico (CER 101208), che non possono più essere smaltiti in discarica senza la preventiva caratterizzazione.

  • Rifiuti radioattivi: 19 agosto 2015, pubblicato decreto sulla nuova classificazione

    Il 19 agosto 2015 è stato pubblicato in G.U. il decreto ministeriale 7 agosto 2015 recante "Classificazione dei rifiuti radioattivi, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 45", in vigore dal 20 agosto 2015 e in sostituzione della classificazione contenuta nella Guida tecnica n. 26 del 1987.
    Il decreto prende in considerazione i rifiuti solidi condizionati e, per ciascuna categoria, vengono elencati specifici requisiti in base alle varie fasi di gestione, mentre per le modalità e i requisiti di gestione di ciascuna categoria si attendono specifiche guide tecniche. Nelle more della pubblicazione delle guide, per i casi non contemplati nella Guida tecnica n. 26 del 1987, ci si rimette a quanto stabilito dall'ISIN (Ispettorato nazionale sicurezza nucleare).
    Queste le scadenze previste dal decreto:

    • entro il 20 agosto 2015 i soggetti che producono o gestiscono rifiuti radioattivi devono adottare la nuova classificazione per la registrazione, la tenuta della contabilità e l'etichettatura dei contenitori dei suddetti rifiuti;
    • entro il 20 febbraio 2016 i soggetti che producono o gestiscono rifiuti radioattivi già classificati secondo la Guida del 1987 devono aggiornare le registrazioni e la tenuta della contabilità.
  • Sicurezza: 4 settembre 2015, approvate modifiche al T.U. Sicurezza

    Il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva una bozza di decreto legislativo che, introducendo nel nostro ordinamento razionalizzazioni e semplificazioni di procedure e adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, apporta anche modifiche al D.Lgs. 81/2008 sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 20).
    Ecco le principali novità riguardanti direttamente le imprese:

    • il campo di applicazione viene esteso ai lavoratori che effettuino prestazioni di lavoro accessorio solo se queste sono svolte a favore di un committente imprenditore o professionista. Per gli altri casi è prevista l'applicazione delle disposizioni specifiche per i componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230 bis c.c. e per i lavoratori autonomi, disposizioni che si applicano anche agli appartenenti ad associazioni religiose e ai volontari accolti nell'ambito di programmi internazionali di educazione non formale;
    • le modalità di effettuazione della valutazione dei rischi vengono demandate a uno specifico decreto del ministero del Lavoro che individui i relativi strumenti di supporto (tra cui gli strumenti informatizzati secondo il prototipo europeo OiRA (Online interactive Risk Assessment);
    • vengono raddoppiate le sanzioni per la violazione, riferita a più di cinque lavoratori, di alcuni obblighi (invio dei lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria, la richiesta al medico competente di osservare gli obblighi previsti a suo carico, formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti). Le stesse sanzioni sono triplicate se riferite a più di dieci lavoratori;
    • viene modificato il campo di applicazione di alcune sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso, in modo da sanzionare le violazioni al mancato rispetto di norme sulla salvaguardia dei lavoratori e sull'attuazione delle relative misure anziché violazioni sulla valutazione dei rischi;
    • si precisa che la violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alle attrezzature di lavoro (e non più ai luoghi di lavoro), indicati nell'all. VI, è considerata un'unica violazione, penale o amministrativa a seconda dell'illecito;
    • viene introdotta la possibilità per il datore di lavoro di avvalersi gratuitamente di un servizio di informazione preventiva e orientamento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro svolto dall'INAIL, anche in collaborazione con le ASL e gli organismi paritetici;
    • nell'ambito dei compiti di sorveglianza sanitaria, viene abolito l'obbligo della visita medica preventiva intesa a valutare l'idoneità alla mansione specifica in fase di pre-assunzione;
    • viene eliminata la possibilità per il datore di lavoro delle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori di svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all'azienda o all'unità produttiva o a servizi esterni;
    • in attesa del decreto interministeriale che deve definire le regole tecniche sul S.I.N.P. (Sistema informativo nazionale per la prevenzione di infortuni e malattie professionali), restano in vigore solo le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 relative ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici, e non anche quelle relative al registro infortuni;
    • relativamente alle attrezzature di lavoro e ai dispositivi di protezione individuale, per "operatore" si intende sia il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro, sia il datore di lavoro che ne faccia uso;
    • viene inserito l'art. 73-bis sull'abilitazione alla conduzione dei generatori di vapori;
    • viene disposto che l'all. XIV, che disciplina i corsi per coordinatori per la progettazione e per coordinatore per l'esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili, deve essere aggiornato in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, e che i suddetti corsi possono svolgersi in modalità e-learning, per il solo modulo giuridico.
  • Sicurezza: 3 agosto 2015, modificato il titolo IV del T.U. Sicurezza

    La legge 29 luglio 2015, n. 115 - Legge europea 2014, volta a risolvere alcune procedure di infrazione aperte dall'Unione europea nei confronti dell'Italia, apporta modifiche al titolo IV del T.U. Sicurezza, dedicato alla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, escludendo dal suo campo di applicazione i lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportano lavori edili o di ingegneria civile di cui all'all. X.
    L'esclusione entra in vigore il 18 agosto 2015.

  • Prevenzione incendi: 20 agosto 2015, il ministero degli Interni approva le norme tecniche

    È stato pubblicato sulla G.U. n. 192 del 20 agosto 2015, s.o. n. 51, il D.M. 3 agosto 2015 con cui il ministero degli Interni approva le norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, contenute nell'all 1.
    Il nuovo provvedimento costituisce un testo unico, organico e sistematico, che semplifica e razionalizza la disciplina vigente sulla prevenzione incendi, ed entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in G.U.
    Si tratta di una norma volontaria che si può adottare per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle attività prive di regola tecnica verticale (ossia una regola tecnica di prevenzione incendi applicabile a una specifica attività o ad ambiti di essa, soggetta a indicazioni specifiche, complementari o sostitutive rispetto a quelle previste nella regola tecnica orizzontale, quella applicabile a tutte le attività), per le quali oggi si fa riferimento a specifici decreti ministeriali.
    Per le attività esistenti già in possesso del CPI (certificato di prevenzione incendi) o in regola con gli obblighi previsti dal D.P.R. 151/2011 non sono previsti nuovi adempimenti. Restano inoltre valide le disposizioni del D.M. 7 agosto 2012 relative alla documentazione tecnica da allegare alle istanze di prevenzione incendi.

    Il nuovo codice entra in vigore il 18 novembre 2015.

  • Sostanze pericolose: in vigore dal 29 luglio 2015 l direttiva "Seveso III" sul controllo del pericolo da incidenti rilevanti

    Con il D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105 è stata recepita la direttiva 2012/18/UE (c.d. "Seveso III"), relativa al controllo del rischio di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose ed emanata il 4 luglio 2012 dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea.
    La nuova direttiva dal 1° giugno 2015 sostituisce integralmente le direttive 96/82/CE (c.d. "Seveso II") e 2003/105/CE, al fine di adeguare la normativa europea al recente cambiamento del sistema di classificazione delle sostanze chimiche introdotto con il regolamento CE n. 1272/2008, che a sua volta si adegua al sistema di individuazione e catalogazione dei prodotti chimici adottato a livello internazionale in ambito ONU (GHS - Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals).
    Il decreto, che aggiorna il previgente D.Lgs. n° 334/99, come modificato dal D.Lgs. n° 238/2005, entra in vigore il 29 luglio 2015 e viene a costituire una sorta di "testo unico" in materia di controllo del pericolo di incidenti industriali rilevanti legati a sostanze chimiche.
    Tra le novità più rilevanti, l'aggiornamento dell'elenco delle sostanze pericolose e delle relative soglie di assoggettabilità in conformità alla direttiva e l'aggiornamento nonché completamento dei decreti attuativi previsti dal D.Lgs. n° 334/99.
    Inoltre:

    • vengono rafforzati il ruolo di indirizzo e coordinamento a capo del ministero dell'Ambiente (presso cui viene istituito un coordinamento per l'uniforme applicazione della norma sul territorio nazionale), il sistema dei controlli e le misure per garantire maggiori informazioni al pubblico e permettere una più efficace partecipazione ai processi decisionali;
    • viene introdotta una modulistica, in formato elettronico, unificata a livello nazionale, per la trasmissione della notifica e delle altre informazioni da parte del gestore;
    • vengono indicate le procedure di attivazione del meccanismo della "deroga" per le sostanze non in grado, in determinate condizioni chimico-fisiche, di generare incidenti rilevanti;
    • vengono definite le tariffe per le istruttorie e i controlli;
    • vengono introdotte semplificazioni degli adempimenti a carico dei gestori.
  • Efficienza energetica: 30 luglio 2015, modificata la disciplina regionale della Lombardia sugli edifici

    Due nuovi provvedimenti legislativi adeguano la normativa lombarda in materia di efficienza energetica degli edifici ai decreti interministeriali del 26 giugno 2015, che attuano a loro volta la direttiva 2010/31/UE. Si tratta della D.G.R. n. 3868 del 17 luglio 2015 e del d.d.u.o. n. 6480 del 30 luglio 2015.
    Il primo provvedimento dispone l'adesione alla procedura nazionale e demanda a un decreto dirigenziale l'approvazione di un "testo unico" a valenza regionale, che è costituito appunto dal secondo provvedimento.
    Queste le nuove scadenze introdotte:
    1° ottobre 2015, entra in vigore la nuova procedura di calcolo per redigere l'attestato di prestazione energetica;
    1° gennaio 2016, entrano in vigore i nuovi requisiti prestazionali da rispettare in caso di nuova costruzione, ristrutturazione o riqualificazione energetica degli edifici, compresi quelli degli "edifici ad energia quasi zero";
    Per scaricare il decreto e per informazioni sul software CENED+ 2.0 e sul Catasto energetico edifici regionale clicca qui

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